Per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa che può esporre il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore ai 2 metri, questo è quanto viene detto nel testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.lgs. 81/2008 definisce lavoro in quota una qualsiasi attività che esponga il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore ai due metri rispetto ad un piano stabile.

Il settore che registra il maggior numero di infortuni mortali legati alle cadute dall’alto è quello dell’edilizia: il cantiere infatti è il luogo dove si verificano più del 50% di incidenti sul totale degli infortuni mortali analizzati secondo quanto rilevato dal Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali.

Andando nello specifico si fa riferimento al cantiere intendendo un luogo dove i lavori, le opere edili o di ingegneria civile comprendono tutte quelle attività di costruzione, ma anche di riparazione, manutenzione, demolizione, restauro e ristrutturazione. Quindi un lavoratore che si trovi ad operare in cantiere, per qualsiasi di queste attività, ad un’altezza superiore di 2m dal suolo è inevitabilmente esposto a tale rischio.

Le attività svolte in quota devono essere effettuate e gestite con particolari accortezze in quanto, per la particolarità dell’attività svolta, la percentuale di infortuni è alta. A seguito della valutazione del rischio, infatti, il Datore di Lavoro sarà obbligato ad introdurre misure idonee ad abbassare il rischio. Più in particolare dovranno essere introdotte, in ordine:

  • Misure preventive
  • Misure di protezione collettiva (es. ponteggi metallici fissi, parapetti, reti di sicurezza, ecc.)
  • Misure di protezione individuale (dispositivi di ancoraggio, imbragature, elmetti di protezione, ecc.)

Per tutelare l’incolumità dei lavoratori esposti al rischio, è obbligo del datore di lavoro fornire le attrezzature, la formazione e l’addestramento specifici oltre a verificare che i lavoratori stessi utilizzino correttamente tutte le misure previste.

Compito di Linea Vita Campania di fronte a questo scenario ed all’evidenza che il cantiere ne sia il maggior protagonista, è quello di progettare e produrre dei dispositivi di ancoraggio che portino a zero il rischio a cui è esposto un qualsiasi soggetto si trovi a lavorare in quota.

L’assortimento dei dispositivi che offriamo è stato pensato per ogni tipo di applicazione ed ogni tipo di situazione.

In questo modo siamo sicuri di offrire ad i nostri clienti prodotti di elevata qualità, sia per i materiali di cui sono composti, che per i sistemi conformi ai requisiti dettati dalle norme ma anche estremamente versatili e facili da assemblare ed installare.

Grazie all’esperienza maturata in questo campo ed all’eccellenza produttiva raggiunta, siamo un’azienda leader del settore alla quale potersi affidare per un servizio completo e di valore.

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La caduta dall’alto rappresenta indubbiamente una delle principali cause d’infortunio sul lavoro.

Stando ad un’analisi condotta dall’Inail, nel periodo 2005-2014, si è registrata una diminuzione degli incidenti mortali causati dalle cadute dall’alto.

Nonostante questo miglioramento però, ancora oggi, i cantieri sono teatro di numerose morti. Il Sistema di Sorveglianza ha infatti registrato che i decessi per cadute dall’alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro e che nel 30% circa dei casi, la caduta è avvenuta da tetti o coperture in genere. Inoltre, il 28.6 % delle cadute è causato dal mancato utilizzo del DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) che non viene consegnato al lavoratore dalla sua stessa azienda. E un buon 20% invece non è al sicuro a causa dell’assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di parapetti e di protezioni in quota.

Ogni azienda, che espone i propri dipendenti a un rischio di caduta dall’alto, ha il dovere di mettere tutti gli operatori in sicurezza, partendo dalla scelta di attrezzature da lavoro idonee e adeguate per creare condizioni di lavoro sicure, indipendentemente dalla modalità specifica dell’incidente.

Per prevenire e ridurre queste spiacevoli situazioni bisogna ricorrere all’utilizzo di DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) come le reti anticaduta, disposte al di sotto della copertura. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare questi sistemi si passa ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) anticaduta che possono essere:

Imbracatura del corpo;

connettore;

cordino;

dispositivi retrattili;

guide o linee vita flessibili;

guide o linee vita rigide;

dispositivo di ancoraggio

Il datore di lavoro ha l’obbligo, sancito dall’ Art. 2087 del Cod. civ., di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi dipendenti. Se tutto questo viene a mancare, scatterà in automatico il reato. Sul datore ricadrà una responsabilità penale molto severa al punto di essere accusato di omicidio colposo se il lavoratore muore, anche a distanza di tempo, in conseguenza dell’infortunio o della malattia o quello di lesioni colpose se egli riporterà un’invalidità, transitoria o permanente, nel corpo o nella psiche.

Proteggi i tuoi operatori con i nostri sistemi LINEA VITA!

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Anche se non esistono leggi a proposito di una figura preposta all’installazione, nel concreto va da sé che debba essere una ditta operante nel settore.

Installare una linea vita è un obbligo e un dovere soprattutto per preservare la sicurezza di chi opera in alta quota.

É bene, quindi, che questa operazione venga eseguita da personale specializzato e competente in materia, così da risultare fatto nella maniera adeguata.

La nostra azienda si occupa dell’installazione di dispositivi anticaduta. 

Questo significa che una linea vita non può essere montata da chiunque: solo i professionisti del settore, abilitati dal fornitore dei sistemi da installare, possono procedere a svolgere questo compito in accordo con le disposizioni di legge.

Fondamentale risulta essere la figura del tecnico abilitato, che indica come dovranno essere fissati gli ancoraggi della linea vita alla struttura di supporto e la scelta di un prodotto certificato. Il prodotto per poter essere immesso sul mercato deve, infatti, essere marcato, corredato dal manuale d’uso e dalla dichiarazione di conformità. Questo garantisce la sicurezza dell’ancoraggio.

Eventuali problemi possono, invece, nascere dal modo e dal luogo in cui la linea vita viene fissata. Per questo il tecnico abilitato risulta essere così importante: egli si assume la responsabilità di indicare agli installatori le specifiche del fissaggio, ovvero numero e tipologia di fissaggio più idoneo in base alla struttura di supporto della copertura.

Una volta avute queste indicazioni, l’installatore non deve far altro che eseguire nel modo corretto le istruzioni ricevute dal tecnico abilitato per quanto riguarda il fissaggio, e dal produttore dei dispositivi per quanto riguarda gli ancoraggi, la fune e i relativi accessori.

Al termine, l’installatore rilascerà la dichiarazione di corretta installazione. In questo modo le responsabilità a cui va incontro sono limitate alla sola esecuzione dell’installazione e non alla modalità di fissaggio e al tipo di prodotto installato.

La nostra azienda dispone di personale qualificato specificamente dedicato all’installazione delle linee vita.

Linea Vita Campania si impegna, non solo a mettere a disposizione le sue competenze e la sua esperienza per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle linee vita, ma anche a fornire dei sistemi anticaduta di altissima qualità, perfettamente compatibili con le normative vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Per maggiori info: contattaci!

Le linee vita sono dei dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, ma quando è obbligatorio installarle?

La linea vita per il tetto è un sistema di sicurezza formato da 2 o più punti di ancoraggio, uniti da un cavo in acciaio inossidabile in tensione.

Lo scopo della linea vita è quello assicurare al cavo teso di acciaio i D.P.I. (Dispositivi  di Protezione Individuale). Quest’ultimi sono tutti i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa. Essi sono, ad esempio, il caschetto, l’imbracatura, il set formato dai due spezzoni di cordino e dai moschettoni che collega l’imbracatura alla fune metallica, scarpe antinfortunistiche, guanti e abbigliamento adeguato.

Grazie a questi dispositivi e alla linea vita, gli operatori possono svolgere le loro mansioni su tutta la superficie della copertura in totale sicurezza. È chiaro come la qualità dei materiali sia un requisito imprescindibile perché i sistemi di sicurezza possano risultare realmente efficaci.

Devi installare un sistema Linea Vita? Contattaci

Esistono diversi tipi di linee vita

Le linee vite possono essere classificate in base a diversi criteri.

-Il primo criterio può essere quello di suddividere le linee vita in orizzontali (con inclinazione massima di 15° rispetto all’orizzontale) e le linee vita inclinate-verticali.

-Il secondo criterio può essere quello di suddividere le linee in flessibili e rigide. Le prime sono realizzate con cavo metallico o tessile, le seconde con profili metallici.

-Il terzo criterio può essere quello di suddividere le linee vita in permanenti e temporanee/portatili. Le prime, destinate a rimanere stabilmente in dotazione ad un edificio, le seconde destinate ad essere installate, utilizzate e successivamente rimosse ed eventualmente riutilizzate.

É obbligatorio installare una linea vita sul tetto della propria abitazione?

Sulla base del D.L. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul luogo di lavoro), l’installazione delle linea vita diventa obbligatorio quando la copertura si “trasforma” in un vero e proprio “luogo di lavoro”. L’obbligo di installare linee vita in Campania è in vigore da novembre 2017.

Sul testo della Legge regionale 20 novembre 2017, n. 31 pubblicata sul bollettino ufficiale N. 84, si fa riferimento esplicito, come esempio di sistema da adottare, ai sistemi di ancoraggio, comunemente indicati come linee vita.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sulle linee vita in Campania contattaci pure senza impegno:

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Quali sono gli spazi confinati? Come si riconoscono?

Un ambiente confinato è un luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato costruito per essere occupato in modo permanente da lavoratori, ma che, in caso di necessità, può essere occupato in modo temporaneo per svolgere interventi lavorativi.

Non esitare a contattarci per trovare insieme la giusta procedura per la tua azienda.

Quali sono le caratteristiche di un ambiente confinato?

Le principali caratteristiche che contraddistinguono un ambiente confinato sono:

-Assenza di ventilazione adeguata

-Aperture ridotte per entrata e uscita

-Presenza di sostanze pericolose e nocive per l’uomo

È da notare che le normative non fanno riferimento a un elenco esaustivo delle tipologie di ambienti confinati, perché molto spesso un luogo lavorativo durante importanti modifiche potrebbe trasformarsi in spazio confinato.  Spesso non sono nemmeno immediatamente identificabili come tali (ad esempio vasche a cielo aperto ecc…)

Senza dubbio questi luoghi comportano un alto rischio di morte e infortunio e risultano essere per un operatore un ambiente altamente pericoloso in cui effettuare lavori e attività di manutenzione. Per contrastare il rischio di gravi incidenti in questi ambienti, è fondamentale:

-l’obbligo di valutazione dei rischi;

-la sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

-l’obbligo di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori che operano in spazi confinati;

-la dotazione di idonee attrezzature di lavoro e DPI.

Dunque, per evitare che i lavoratori incorrano in pericolose situazioni mentre svolgono attività in ambienti confinati, è opportuno effettuare una valutazione del sito e una procedura di lavoro che comprenda: procedure preliminari (lock out/tag out) – procedura di accesso e uscita – procedura di lavoro specifica alla mansione – procedura di gestione dell’emergenza (salvataggio).

Questo è fondamentale per comprendere in che modo muoversi senza pericoli e quali strumenti sono necessari per accedere in sicurezza.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattaci direttamente via telefono, i nostri tecnici sono a tua completa disposizione.

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Qualsiasi Datore di Lavoro che abbia fornito in dotazione ai propri lavoratori dei DPI deve ricordarsi di far effettuare la “revisione” almeno una volta l’anno.

La norma EN 365 stabilisce che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica.

La manutenzione è necessaria per mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro tramite azioni preventive (pulizia, corretta conservazione).

L’ispezione periodica, ovvero l’attività da condurre con regolarità, almeno ogni 12 mesi, per verificare la presenza di difetti. L’attività deve essere svolta da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del fabbricante [EN 365 | 4.4 b-c].

Hai bisogno di maggiori informazioni sulla revisione dei DPI?

Secondo la normativa sui dispositivi anticaduta, i risultati delle ispezioni vanno riportati nell’apposito registro e il verbale di ispezione deve riportare:

-la data dell’ispezione

-il nome e l’indirizzo di chi la effettua, nonché il nome dell’istituto verificatore

-la firma di chi la effettua

-l’esito dell’ispezione

-informazioni sui contenuti dell’ispezione

-il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del dispositivo ispezionato fino alla sua eliminazione.

A cosa serve l’ispezione periodica?

Il fine dell’ispezione periodica è di permettere ad una persona competente di verificare che sui DPI non ci siano lesioni, anche non visibili da occhio poco esperto, che potrebbero ridurne l’efficacia. Eventuali danni potrebbero rendere pericoloso l’utilizzo dei DPI: in questo caso la protezione contro le cadute non è più garantita.

Cosa succede se non si effettua la “revisione” periodica?

Le sanzioni alle quali può essere sottoposto il Datore di Lavoro sono pesanti e di carattere penale, senza contare le eventuali conseguenze a seguito di infortunio.

Chi può eseguire la ‘‘revisione’’?

Come previsto dalla UNI EN 365:2005 l’ispezione periodica può essere fatta esclusivamente da persona competente autorizzata dal fabbricante del DPI. La frequenza di un corso lavori in quota non abilita il lavoratore all’ispezione periodica secondo la norma citata.

Ogni fabbricante adotta una politica propria riguardo le ispezioni periodiche. Alcuni prevedono che i DPI rientrino solo presso la casa madre o centri autorizzati, altri invece abilitano dei “tecnici” che possono fare la verifica anche presso il cliente.

Linea Vita Campania si propone di effettuare le ispezioni e le revisioni periodiche come richiesto dalle normative cogenti.

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Per una corretta pianificazione della sicurezza, occorre condurre una valutazione dei rischi

Una corretta valutazione del rischio per i lavori in quota trova il suo punto di inizio nell’identificazione dei possibili rischi ai quali il lavoratore può andare incontro.

Quali sono?

-Caduta dall’alto: durante lo svolgimento di un’attività lavorativa in quota, è possibile andare incontro al rischio di caduta dall’alto. A causa di perdita d’equilibrio e/o scivolamenti, se non sono state adottate sufficienti misure di sicurezza, c’è la possibilità che il lavoratore subisca danni (anche mortali) derivanti dall’arresto a seguito della caduta.

-Sospensione inerte: a seguito di perdita di conoscenza, dovuta a molteplici ragioni, è possibile che avvenga un rapido peggioramento delle funzioni vitali del corpo causata dalla sospensione del lavoratore con l’imbracatura. Per ovviare a questo rischio, è importante calare a terra il prima possibile il corpo sospeso.

-Urto causato dall’effetto pendolo: l’attivazione di alcuni dispositivi di sicurezza anticaduta può causare il cosiddetto effetto pendolo: l’effetto è basato sull’oscillazione del lavoratore legato ad un punto di ancoraggio nel vuoto. In queste circostanze il lavoratore può quindi urtare contro ostacoli o a terra e andare quindi incontro a lesioni più o meno gravi.

Una corretta valutazione del rischio include oltre ai rischi, anche la programmazione e la pianificazione di sicurezza.

Programmazione e pianificazione ricoprono un ruolo centrale per la sicurezza sul lavoro: esse permettono di organizzare e adottare tutte le misure di sicurezza preventive necessarie. Nel dettaglio, parliamo quindi delle misure organizzative e dei DPI utili ad abbassare al livello minimo i rischi.

Vuoi scoprire di più sulla normativa per i lavori in quota? Contatta subito un nostro esperto:

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La norma tecnica UNI EN 795 del 2002 definisce le tipologie dei dispositivi anticaduta da installare su tetti, coperture e altre parti degli edifici.

Le linee vita rappresentano una soluzione pratica e funzionale e consentono un rapido spostamento del lavoratore che svolge un lavoro in quota in completa sicurezza, anche nelle situazioni meno agevoli.

l sistema linee vita comprende dispositivi di tipo A, di tipo B, di tipo C, di tipo D e infine di tipo E.

Contattaci per sapere qual è la tipologia di linee vita migliore per le tue esigenze!

Tipologie di Linee vita

La progettazione delle linee vita è generalmente soggetta alla norma tecnica EN 795:2012 che descrive 5 tipologie di sistemi anticaduta in base alle sue caratteristiche:

-Tipo A: Punti di ancoraggio singoli;

-Tipo B: Dispositivo di ancoraggio removibile;

-Tipo C: Dispositivo di ancoraggio a linea flessibile;

-Tipo D: Dispositivo di ancoraggio a linea rigida;

-Tipo E: Dispositivo di ancoraggio zavorrato.

Linea Vita: Dispositivo di ancoraggio di Tipo C

La tipologia più comune di Linea Vita è il Tipo C, ovvero il Dispositivo di ancoraggio a linea flessibile. La linea di ancoraggio in classe C (UNI EN 795) è un sistema costituito da ancoraggi strutturali: terminali, intermedi e di deviazione e da una linea flessibile con cavo in acciaio. La linea risulta installabile in orizzontale o con deviazione massima da questa per non più di 15°.

La linea di ancoraggio in classe C è la soluzione migliore per tutte le coperture ma offre la massima possibilità di utilizzo per coperture a maggiore estensione lineare o con necessità di interventi di manutenzione più frequenti come in presenza di impianti fotovoltaici, impianti solari, camini, impianti di ricezione televisivi o impianti di ripetizione telefonica.

La linea risulta facilmente utilizzabile dagli operatori che possono muoversi sulla copertura semplicemente facendo scorrere il moschettone del DPI lungo il cavo di acciaio.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: il nostro staff di esperti e progettisti è a vostra completa disposizione.

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Gli obblighi del datore di lavoro

La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08, che disciplina valutazione dei rischi e misure di prevenzione da attuare.

Nello specifico, l’art.111 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce quali sono gli obblighi per il datore di lavoro.

Egli deve scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure, in conformità a due macro-criteri:

– dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; – il tipo di attrezzatura di lavoro deve essere adatta alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Egli, inoltre, è tenuto a:

– scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in base a frequenza di circolazione, dislivello e alla durata dell’impiego;

– disporre l’utilizzo di una scala a pioli, sul posto di lavoro in quota, solo nel caso in cui l’uso di attrezzatture considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego o non è compatibile con le caratteristiche del sito;

– disporre l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto) e sedili di sicurezza, solo quando dalla valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza, per breve durata, e che l’impiego di attrezzature più sicure non sia compatibile con le caratteristiche del sito;

– individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;

– nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, segnalare la temporanea eliminazione del dispositivo stesso ed adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;

– effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;

– vietare l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;

– garantire che le opere provvisionali siano allestite con buon materiale e a regola d’arte, efficienti, proporzionate e idonee allo scopo, e provvedere alla loro verifica secondo l’Allegato XIX prima del loro reimpiego.

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Sono molti i rischi ai quali va incontro chi svolge lavori in ambienti confinati, ancor di più se sono presenti sostanze pericolose.

Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale può verificarsi un infortunio grave o mortale in presenza di agenti pericolosi (come ad esempio gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc.), in carenza di ossigeno, per difficoltà di evacuazione, per difficoltà di comunicazione con l’esterno.

I luoghi di lavoro interessati sono pozzi, pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche, canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli. Si tratta dei luoghi di lavoro richiamati dagli artt. 63, 66, 121 e dal punto 3 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

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Ma quali sono i principali rischi?

I principali rischi per le attività in ambienti confinati sono dovuti alla possibile presenza di sostanze inquinanti nell’aria, ovvero alla carenza di ossigeno.

In entrambi i casi si può quindi di rischio di tipo chimico: Ossidi di azoto (NO2,NOx), Ossidi di zolfo (SO2), Monossido di Carbonio, Benzene, formaldeide sono tra i contaminanti aerodispersi a maggior rischio che agiscono attraverso un meccanismo di tossicità.

Un altro rischio è legato a cadute accidentali o provocate da sensazioni di vertigini, anche eventualmente correlate alla carenza di ossigeno che provoca inizialmente stato di torpore e sonnolenza. È indispensabile in questi casi installare dispositivi di controllo e monitoraggio dell’aria, (sia indossabili che fissi) che rivelino eventuali stati di sott-ossigenazione o presenza di contaminanti al di sopra dei valori sogli consentiti.

Infine, non sono da trascurare rischi correlati ad esposizione a sorgenti acustiche a livelli di emissione pericolosi, anche in virtù della attività svolte all’interno degli spazi e dell’acustica particolare di questi ultimi; disagi riconducibili a situazioni microclimatiche sfavorevoli (elevata umidità, calore eccessivo) ed il sempre presente rischio incendio che va valutato attentamente in relazione all’eventuale presenza di sorgenti di innesco e delle già citate sostanze chimiche anche potenzialmente infiammabili (Benzene, Formaldeide).

Affidati ad un intervento professionale ed esperto nella messa in sicurezza degli accessi agli spazi confinati.

Spazi confinati

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