LAVORI IN QUOTA: LE CADUTE DALL’ALTO

La caduta dall’alto rappresenta indubbiamente una delle principali cause d’infortunio sul lavoro.

Stando ad un’analisi condotta dall’Inail, nel periodo 2005-2014, si è registrata una diminuzione degli incidenti mortali causati dalle cadute dall’alto.

Nonostante questo miglioramento però, ancora oggi, i cantieri sono teatro di numerose morti. Il Sistema di Sorveglianza ha infatti registrato che i decessi per cadute dall’alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro e che nel 30% circa dei casi, la caduta è avvenuta da tetti o coperture in genere. Inoltre, il 28.6 % delle cadute è causato dal mancato utilizzo del DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) che non viene consegnato al lavoratore dalla sua stessa azienda. E un buon 20% invece non è al sicuro a causa dell’assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di parapetti e di protezioni in quota.

Ogni azienda, che espone i propri dipendenti a un rischio di caduta dall’alto, ha il dovere di mettere tutti gli operatori in sicurezza, partendo dalla scelta di attrezzature da lavoro idonee e adeguate per creare condizioni di lavoro sicure, indipendentemente dalla modalità specifica dell’incidente.

Per prevenire e ridurre queste spiacevoli situazioni bisogna ricorrere all’utilizzo di DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) come le reti anticaduta, disposte al di sotto della copertura. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare questi sistemi si passa ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) anticaduta che possono essere:

Imbracatura del corpo;

connettore;

cordino;

dispositivi retrattili;

guide o linee vita flessibili;

guide o linee vita rigide;

dispositivo di ancoraggio

Il datore di lavoro ha l’obbligo, sancito dall’ Art. 2087 del Cod. civ., di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi dipendenti. Se tutto questo viene a mancare, scatterà in automatico il reato. Sul datore ricadrà una responsabilità penale molto severa al punto di essere accusato di omicidio colposo se il lavoratore muore, anche a distanza di tempo, in conseguenza dell’infortunio o della malattia o quello di lesioni colpose se egli riporterà un’invalidità, transitoria o permanente, nel corpo o nella psiche.

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