POS: Piano Operativo di Sicurezza

Tra i tanti documenti che il datore di lavoro è chiamato a redigere c’è il Piano Operativo di Sicurezza, ossia il POS.

Il termine “piano operativo di sicurezza” si riferisce a un documento che dettaglia le misure e le procedure operative volte a garantire la sicurezza di un determinato contesto o ambiente.

Il piano operativo di sicurezza può includere una varietà di elementi, tra cui:

Analisi dei rischi: Identificazione e valutazione dei potenziali rischi e minacce che potrebbero influire sulla sicurezza dell’organizzazione.

Obiettivi di sicurezza: Definizione degli obiettivi specifici che l’organizzazione intende raggiungere in termini di sicurezza.

Misure di sicurezza: Descrizione dettagliata delle azioni e delle contromisure che devono essere implementate per ridurre i rischi e garantire la sicurezza.

Piani di risposta: Procedure da seguire in caso di incidenti o emergenze, inclusi i protocolli di comunicazione e le azioni da intraprendere.

Formazione e sensibilizzazione: Programmi di formazione per il personale per garantire la consapevolezza delle procedure di sicurezza e delle misure preventive.

Monitoraggio e valutazione: Meccanismi per monitorare continuamente l’efficacia del piano, apportare eventuali miglioramenti e adattarsi a cambiamenti nelle minacce o nell’ambiente.

Una volta redatto, il Piano Operativo di Sicurezza deve essere presentato ufficialmente. La presentazione si distingue in base ai soggetti coinvolti ma le fasi sono sostanzialmente 3:

  • il committente deve trasmettere il POS a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Prima dei lavori deve inoltre inviare il PSC alle imprese esecutrici;
  • il datore di lavoro delle imprese deve consegnare il POS all’impresa affidataria e al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il CSE ne verificherà l’idoneità e nel caso venga approvato lo metterà in atto;
  • il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve consegnare il documento al titolare dell’impresa che subappalta almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere. Il datore di lavoro dell’impresa sopracitata si dovrà infine rivolgere al CSE.

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