La Revisione dei Dispositivi di protezione individuale
I dispositivi di protezione individuale sono parte integrante di una corretta gestione della sicurezza in cantiere per la prevenzione e riduzione del rischio di infortuni derivante dalle lavorazioni.
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 stabilisce che ogni datore di lavoro è responsabile dei Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria (DPI III categoria); della creazione di una scheda vita del DPI stesso e di far effettuare delle ispezioni almeno una volta all’anno per verificarne il buon funzionamento, secondo le indicazioni del produttore.
LA DURATA DPI
Ogni DPI anticaduta ha una durata massima, che è stabilita dal costruttore. Indicativamente la durata dei DPI anticaduta è tra i 6 anni per i prodotti tessili e 8 anni per i metallici, a partire dalla data di produzione riportata sulle etichette di ogni singolo prodotto. Alcune aziende considerano una durata “illimitata” per i DPI completamente metallici.
La durata di vita massima è da considerarsi valida solo “se i DPI sono utilizzati e conservati correttamente’’ come indicato sui libretti di uso e manutenzione.
Il controllo pre-uso è un compito dell’operatore che prende in consegna i DPI ed è obbligatoria oltre che dettata dal buon senso.
La revisione annuale invece è a carico del datore di lavoro ed è prevista dalla norma EN 365 (Punto 4.4 comma B-C).
Qualsiasi DPI anticaduta che non sia stato controllato da più di 12 mesi, deve essere messo “fuori servizio”: esso dovrà essere controllato da persona competente che ne autorizzerà per iscritto la rimessa in servizio.
Dopo ogni revisione DPI qualora si riscontrassero anomalie o non conformità, viene segnalata la situazione lasciando al cliente la possibilità di richiedere la riparazione dove possibile, la sostituzione o il reso del DPI non conforme.
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