Qual è la formazione per i lavori in quota?

Per definire con precisione quali sono i lavori in quota occorre rifarsi alle leggi vigenti, in particolare il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto 81/08), e alle loro interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze.

Sono considerabili lavori in quota quelli eseguiti a un’altezza superiore ai 2 metri. In precedenza, era dubbio se questa altezza dovesse essere misurata a partire dal piano di calpestio oppure dal livello delle braccia del lavoratore che esegue propriamente il lavoro; oggi, il Testo unico chiarisce all’articolo 107 che tale altezza va intesa “rispetto a un piano stabile” (terreno, pavimento, tetto, ponteggi e così via).

Di conseguenza, i lavori in quota sono tutti quelli che includano mansioni che vengano svolte, anche solo temporaneamente, a un’altezza superiore ai 2 metri dal piano. Nella maggior parte dei casi si tratta di un lavoro in cantieri edili per costruzioni o ristrutturazioni: del resto, è nell’edilizia che si verifica la maggior parte degli infortuni che coinvolgono i lavoratori in quota.

La formazione per i lavori in quota

Non esiste un articolo di legge che parli del corso per lavori in quota, al contrario sono previsti corsi relativi all’utilizzo delle attrezzature, dei dispositivi e delle procedure di lavoro necessarie alla gestione del rischio di caduta dall’alto che è presente in questa tipologia di lavori, e cioè:

  • il posizionamento mediante funi
  • l’utilizzo dei DPI anticaduta (artt. 115 e 77 del D. L.vo 18/08);
  • il montaggio, l’uso, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi (art. 136 e allegato XXI del D. L.vo 18/08) con la specifica presenza di un preposto con funzione di sorveglianza (artt. 136 e 37 del D. L.vo 18/08).

La formazione per gli operatori in quota non può risolversi con la sola formazione teorica, ma deve prevedere anche un addestramento pratico.

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