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Tutti i DPI di terza categoria prevedono per legge che chi ne fa uso frequenti prima dei corsi specifici di informazione e addestramento. Così sancisce il Dlgs 81/08.

I DPI di terza categoria sono destinati a lavori e interventi estremamente rischiosi e servono per ripararsi in ambienti con temperature molto basse o estremamente elevate, per tutelare le vie respiratorie, per difendersi da attacchi chimici, per proteggersi dai contatti elettrici e per prevenire ed evitare le cadute dall’alto.

In questo gruppo di DPI troviamo:

imbragature di sicurezza

elmetti

maschere con filtro o respiratori isolanti

rivelatori di gas nocivi o infiammabili

Nel caso in cui non si provveda alla giusta formazione oppure nel caso in cui i DPI vengano usati in modo scorretto o i lavoratori non siano equipaggiati in maniera idonea, è possibile andare incontro a sanzioni importanti e a procedimenti civili e penali.

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Formazione per DPI di terza categoria

I corsi per i DPI di terza categoria sono necessari per apprenderne particolarità e tecnica, maggior attenzione viene impiegata per quelli presenti nell’azienda in cui il lavoratore presta la sua attività, in modo da permettergli di acquisire una buona conoscenza e una dimestichezza tale con i dispositivi che si ritroverà ad usare quotidianamente, da permettergli di operare in maniera sicura.

I corsi si dividono sempre in parte teorica e parte pratica e dopo avere fornito una preparazione su tutto ciò che la normativa prevede e su tutti gli argomenti di teoria dei vari dispositivi, ci si concentra sull’utilizzo vero e proprio correlato da spiegazioni specifiche e puntuali.

Nella parte teorica, si affrontano numerosi argomenti tra cui:

normativa generale di riferimento

valutazione dei rischi più frequenti

categorie e tipologie di DPI

scelta dei DPI

obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro

manutenzione e conservazione dei DPI

utilizzo corretto dei diversi dispositivi di protezione

Nella parte pratica si impara poi a indossare e utilizzare correttamente i dispositivi, a riconoscerli, a procedere in sicurezza su una copertura e ad affrontare luoghi in quota con cordini anticaduta, imbrago, arrotolatore e molto altro.

Inoltre si testano manovre di evacuazione e recupero, si apprendono elementi di primo soccorso e ci si esercita con procedure operative di salvataggio.

Linea Vita Campania si occupa della revisione DPI con professionalità e accuratezza, rilasciando per ogni dispositivo un report di ispezione attestante le verifiche e ispezioni eseguite ed applicando un datario a promemoria del successivo intervento di ispezione.

Tel. 3477516024

081.19217273

orario ufficio dalle 9.00 alle 18.00

Per definire con precisione quali sono i lavori in quota occorre rifarsi alle leggi vigenti, in particolare il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto 81/08), e alle loro interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze.

Sono considerabili lavori in quota quelli eseguiti a un’altezza superiore ai 2 metri. In precedenza, era dubbio se questa altezza dovesse essere misurata a partire dal piano di calpestio oppure dal livello delle braccia del lavoratore che esegue propriamente il lavoro; oggi, il Testo unico chiarisce all’articolo 107 che tale altezza va intesa “rispetto a un piano stabile” (terreno, pavimento, tetto, ponteggi e così via).

Di conseguenza, i lavori in quota sono tutti quelli che includano mansioni che vengano svolte, anche solo temporaneamente, a un’altezza superiore ai 2 metri dal piano. Nella maggior parte dei casi si tratta di un lavoro in cantieri edili per costruzioni o ristrutturazioni: del resto, è nell’edilizia che si verifica la maggior parte degli infortuni che coinvolgono i lavoratori in quota.

La formazione per i lavori in quota

Non esiste un articolo di legge che parli del corso per lavori in quota, al contrario sono previsti corsi relativi all’utilizzo delle attrezzature, dei dispositivi e delle procedure di lavoro necessarie alla gestione del rischio di caduta dall’alto che è presente in questa tipologia di lavori, e cioè:

  • il posizionamento mediante funi
  • l’utilizzo dei DPI anticaduta (artt. 115 e 77 del D. L.vo 18/08);
  • il montaggio, l’uso, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi (art. 136 e allegato XXI del D. L.vo 18/08) con la specifica presenza di un preposto con funzione di sorveglianza (artt. 136 e 37 del D. L.vo 18/08).

La formazione per gli operatori in quota non può risolversi con la sola formazione teorica, ma deve prevedere anche un addestramento pratico.

Contattaci: Ufficio Tecnico/Preventivi 3477516024 – 08119217273