La manutenzione delle linee vita è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei lavoratori ed evitare spiacevoli penali al soggetto responsabile.

Le linee vita sono un sistema di sicurezza che consente a chiunque abbia necessità di salire sul tetto per lavori o manutenzioni di essere supportato nel caso di caduta dall’alto. È fondamentale per garantire la sicurezza di chi opera in quota la manutenzione delle linee vita.

La manutenzione delle linee vita, ordinaria o straordinaria che sia, è obbligatoria per legge. In particolare, nella norma viene richiesto che il sistema sia esaminato e/o sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno.

L’intervento di personale competente è richiesto sempre in seguito al montaggio, prima della messa in servizio del sistema, e successivamente “almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI EN 11158, art. 9.1.6). Si rende inoltre obbligatoria un’ispezione, prima di procedere a un ulteriore uso, in seguito ad un arresto di caduta.

In cosa consiste la manutenzione?

Il DLGS 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela, l’obbligo di verificare la “regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti” (art. 15, comma 1, lettera z). Impone inoltre l’uso di sistemi e dispositivi che siano conformi alle norme tecniche (art. 115, comma 1). Il responsabile della verifica periodica viene riconosciuto nel datore di lavoro (proprietario dell’immobile o amministratore condominiale) o nel responsabile di cantiere.

La revisione delle linee vita è approfondita al punto 9.1.6 della norma UNI EN 11158 nel quale si specificano gli aspetti che devono essere presi in considerazione dal personale competente:

1.Ispezione dei punti di ancoraggio.

2.Verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio.

3.Controllo degli eventuali assorbitori di energia.

4.Controllo dell’integrità dei punti terminali delle linee di ancoraggio.

5.Controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali.

6.Controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di ancoraggio.

La normativa impone di verificare la resistenza del fissaggio immediatamente dopo l’installazione, provvedendo alla riparazione di eventuali anomalie o alla sostituzione di eventuali elementi difettosi riscontrati durante l’ispezione.

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Ambiente confinato e D.Lgs. n.81/08

La principale normativa per la regolamentazione del lavoro in spazi confinati è Il D. Lgs. 81/08. Questa norma individua una serie di divieti, di obblighi e di misure preventive da tenere in considerazione per evitare incidenti negli ambienti confinati.

Per ambiente confinato si intende, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 81/2008, un ambiente assimilabile a “pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri”.

Gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sono stabiliti dagli artt. 66 e 121;

Articolo 66 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

“è vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”.

Articolo 121 – Presenza di gas negli scavi

1.Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2.Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.

3.Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4.Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.

È fondamentale, al fine di ridurre al minimo l’esposizione ai pericoli e la probabilità che possa accadere un evento infortunistico, valutare i rischi presenti negli spazi confinati, adottare le conseguenti misure di sicurezza, formare e addestrare gli operatori alla corretta attuazione delle procedure di lavoro.

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Le cadute dall’alto sono solo uno dei rischi derivanti dai lavori in quota.

I lavori in quota sono tra i più pericolosi in quanto vi è un’alta percentuale di infortuni, ed è per questo che è richiesta una particolare attenzione nel rispettare la normativa in materia di sicurezza.

Quali sono i principali pericoli?

I principali pericoli, trattati anche da numerose sentenze di Cassazione, sono:

Caduta dall’alto in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali).

La sospensione inerte situazione che capita quando un lavoratore rimane appeso senza la possibilità di muoversi. Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto.

Effetto pendolo, che porta il lavoratore ad urtare contro il suolo, una parete o un ostacolo.

-Lesioni generiche (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall’investimento di masse cadute dall’alto durante il trasporto con gru, argani, ecc.

Gli articoli dal 108 al 111 del testo unico 81/2008 spiegano le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

L’art.111, invece, disciplina gli obblighi del datore di lavoro, nel fornire i corretti strumenti per i lavori in quota.

Quindi, innanzitutto deve certificare l’idoneità psico-fisica dei lavoratori, al fine di garantire sicurezza a tutti i lavoratori.

Una volta che ciò è stato verificato e accertato, tutti i lavoratori devono essere informati e addestrati non solo per operare in quota, ma anche per saper gestire in maniera operativa operazioni di soccorso.

Il datore di lavoro ha anche il dovere di mettere una disposizione dei sistemi di protezione sia collettiva che individuale per garantire una sicurezza a 360°: dando la priorità ai dispositivi di protezione collettiva. Qualora questi sistemi non sono sufficienti a garantire la sicurezza all’operatore, il datore di lavoro deve fornire i corretti dispositivi di protezione individuale.

Fornire tutti gli strumenti adeguati alla tipologia dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni, e a garantire una circolazione priva di rischi.

La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale!

Nel caso degli interventi in quota, è importante dotarsi di dispositivi idonei a ridurre i rischi correlati alle operazioni.

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La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale, che mira soprattutto all’incolumità del singolo lavoratore e del team.
Essenziale è quindi la prevenzione: solo così è possibile ottenere un drastico calo del rischio di incidenti.
L’importanza della sicurezza sul lavoro tocca moltissimi aspetti della vita dei lavoratore: non solo quella fisica, la più ovvia, ma anche quella mentale, entrambi aspetti fondamentali per riscontrare un miglior rendimento lavorativo e migliori rapporti umani tra colleghi. E’ quindi molto importante investire sulla sicurezza dei propri dipendenti.

Se vuoi conoscere cosa sono le linee vita nel dettaglio, visita questa pagina.

Normativa Linea Vita Campania

Dal 2017 l’installazione della linea vita in Campania è obbligatoria con la legge regionale del 20 novembre 2017, n. 31. In questa legge viene descritto l’obbligo di utilizzo di sistemi ancoraggio (o linea guida). In particolare viene specificato che la linea vita in Campania:

• deve essere installata su Su tutti i tetti con falde piane o inclinate degli edifici di nuova costruzioni e sui tetti oggetto di SCIA, CIA o P. Di C (sulla legge non viene specificato che il sistema di ancoraggi si limiti all’area oggetto dell’intervento) ;

• deve essere redatto un elaborato tecnico della copertura (ETC) che include le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto. In particolare, la stesura dell’ETC avviene in fase di progettazione, manutenzione di almeno la metà della superficie complessiva, modifiche strutturali ed installazioni di di impianti tecnici, telematici e fotovoltaici. Non essendoci un regolamento tecnico particolarmente dettagliato per la linea vita in Campania, si fa riferimento ai contenuti minimi richiesti in altre regioni UNI EN 795 (abilitazione ai sistemi di ancoraggio) e UNI 11578 (calcolo strutturale da affidare a chi di competenza).

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La prima fase dell’ispezione delle Linee Vita prevede il controllo documentale. 

L’ispezione delle linee vita è fondamentale per garantire nel tempo l’efficienza dei sistemi di ancoraggio e la sicurezza dei lavoratori in quota.

La prima cosa da controllare è la documentazione cartacea per verificare la congruità e completezza dei documenti segnalando anomalie o integrando quando possibile il materiale mancante.

A seconda della Regione e della posizione, può assumere nomi diversi come ETC (Elaborato Tecnico della Copertura), Elaborato Tecnico Dei Punti di Ancoraggio o Fascicolo Tecnico.

La documentazione è completa se nel fascicolo c’è:

l’elaborato grafico del sistema firmato dal progettista con indicati percorsi e punti di accesso sicuri, le zone sicure, i bordi a rischio caduta ed eventuali zone non accessibili con il sistema di ancoraggio;

la relazione tecnica operativa con le modalità di utilizzo del sistema comprese le tipologie e le dimensioni dei DPI abbinati;

una relazione di calcolo strutturale firmata da tecnico strutturista abilitato (in genere un ingegnere) che attesti che le strutture ed i fissaggi impiegati siano in grado di sopportare le sollecitazioni di un sistema anticaduta;

In alternativa, e se lo prevede il fabbricante, una prova di collaudo strutturale eseguita con le modalità indicate… e con esito positivo;

i manuali di uso e installazione dei dispositivi anticaduta;

la dichiarazione di corretta posa dell’installatore;

il registro delle ispezioni e delle manutenzioni straordinarie;

il cartello in corrispondenza di ogni punto di accesso che richiami, quantomeno, a prendere visione del fascicolo tecnico.

un piano di soccorso e recupero, soprattutto se il sistema è a “caduta trattenuta” e non impedita.

La mancanza di uno o più dei documenti sopra elencati potrebbe impedire l’ispezione visiva stessa.

Per maggiori info: Contatta Linea Vita Campania, www.lineavitacampania.net

L’operatore che lavora in quota ed utilizza la linea vita in modo opportuno deve seguire le prescrizioni del progettista.

Un uso scorretto dei dispositivi di protezione potrebbe esporre il lavoratore in quota a rischi con conseguenti infortuni più o meno gravi.

Per questo motivo è fondamentale saper leggere l’elaborato grafico predisposto dal fornitore della linea vita per sapere di quali cordini attrezzarsi prima e durante il lavoro in quota.

Cordino anticaduta con assorbitore di energia

Tali dispositivi rispondo alla norma tecnica EN 354 ed EN 355 per la parte dell’assorbitore. Ci sono quelli regolabili o di lunghezza ridotta, elastici, doppi e ad Y. Quando utilizzato in arresto caduta questo dispositivo si allunga notevolmente per poter dissipare l’energia pertanto è indispensabile valutare lo spazio libero di caduta quando utilizzato.

Dispositivo regolabile di tipo guidato

Questo dispositivo, regolabile e costituito da una corda di varia lunghezza (fino a 20 metri nella configurazione standard) e da un cursore, va utilizzato esclusivamente in trattenuta in quanto non è in grado di dissipare l’energia di un’eventuale caduta.

Cordino di posizionamento e trattenuta

Questi dispositivi vengono utilizzati per il posizionamento sul lavoro ovvero in tutti i lavori in cui l’operatore debba mantenersi in una posizione stabile con entrambe le mani libere (es. su di una PLE, un traliccio o su di un piano a caduta impedita).

Dispositivo retrattile

I dispositivi anticaduta retrattili sono tra i più diffusi nei sistemi anticaduta industriali. Sono progettati per l’arresto caduta. É fondamentale leggere il manuale di questi dispositivi perché alcuni sono progettati per il solo uso verticale con un punto di aggancio sopra la testa dell’operatore.

Non esiste un dispositivo adatto a fare qualsiasi tipo di lavoro. Per una corretta scelta è necessario conoscere esattamente il lavoro che si dovrà andare a svolgere e i sistemi di ancoraggio con cui si utilizzeranno i cordini.

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La principale causa degli incidenti sul lavoro è la caduta dall’alto.

Le cadute dall’alto si confermano essere la maggior causa degli incidenti nel settore dell’edilizia. Per evitare questi infortuni tutti i lavoratori devono partecipare a corsi formativi generali e specialisti.

La formazione è obbligatoria per i lavori in quota e negli spazi confinati, che prevedono anche l’addestramento pratico a causa della complessità di tali attività.

Con l’emanazione del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, per effetto dei contenuti agli artt. 36 e 37, è obbligato a fornire adeguata formazione, informazione e addestramento rispetto ai rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Oltre alla formazione, la tutela della sicurezza in quota si basa anche su altri fattori.

Ciò che può comportare infortuni è:

-Errata progettazione dovuta alla sottovalutazione di elementi di rischio;

-Utilizzo di prodotti non certificati e di qualità scadente che non garantiscano la tenuta nel tempo o mostrano fragilità strutturali;

-Installazione non a regola d’arte a cura di montatori inesperti;

-Assenza di revisione periodica obbligatoria;

-Documentazione mancante o incompleta.

Affidarsi a professionisti del settore come Linea Vita Campania permette di tutelare pienamente la vita degli operatori in quota.

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Non esiste un obbligo di legge riguardo l’installazione di linee vita sui tetti condominiali

Le linee vita sono un particolare sistema di sicurezza da installare sul tetto degli edifici. Spesso ci si è interrogati se queste debbano essere installate anche sul tetto di edifici condominiali.

In realtà, la legge stabilisce che l’obbligo delle linee vita sussiste solamente in determinati casi, e cioè solo nell’ipotesi in cui non vengano installati ponteggi.

Dunque, la legge non prevede alcun obbligo di installare la linea vita sul tetto del condominio, se non sono previsti interventi di manutenzione strutturali. Spetta ai condomini stessi e all’amministratore valutare l’eventualità di predisporli.

Responsabilità e obblighi dell’amministratore

Quando in condominio occorre effettuare dei lavori (ad esempio manutenzione di pannelli fotovoltaici, sostituzione di tegole, ristrutturazione di alcuni elementi del tetto, ecc.) è l’assemblea o, in ipotesi particolari, direttamente l’amministratore a incaricare un’impresa dell’esecuzione.

L’amministratore diventa responsabile di garantire l’incolumità e la sicurezza di chi è chiamato a svolgere il lavoro commissionato. Dunque dovrà avere cura che le norme del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate, ivi comprese quelle che impongono l’installazione di linee vita in assenza di ponteggi o di altro strumento di protezione per i lavoratori in quota.

Installare linea vita sul tetto condominiale

Nel caso in cui il condominio stabilisca di installare una linea vita sul tetto dell’edificio, l’amministratore ha in primo luogo il dovere di commissionare il lavoro a un’impresa qualificata e garantire le condizioni di sicurezza per svolgerlo. Successivamente, l’amministratore deve custodire le certificazioni rilasciate e deve commissionare le successive revisioni dell’impianto. Le linee vita sui tetti condominiali, anche e soprattutto a fronte dell’esposizione agli agenti atmosferici, devono essere verificate per garantirne la tenuta e la sicurezza nel tempo. L’amministratore è tenuto, inoltre, ad informare il personale incaricato di qualsiasi lavoro che comporti l’accesso al tetto o al terrazzo dell’edificio della presenza di eventuali linee vita.

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Le scelte effettuate in fase di progettazione delle Linee Vita sono volte a rendere sicura la copertura, garantendo al contempo comodità e facilità di utilizzo.

La corretta progettazione della linea vita rappresenta il primo e fondamentale passaggio per garantire la sicurezza degli operatori che lavorano in quota.

In fase di progettazione, è fondamentale la valutazione della forma strutturale dell’edificio. Ad esempio è importante considerare l’angolazione del tetto e se siano presenti balconi o pensiline al di sotto di esso.

Questo per stabilire se sia indispensabile inserire sistemi di trattenuta. Se sono presenti balconi e pensiline, è necessario valutare se la caduta libera sia maggiore o minore del tirante d’aria utile all’arresto in sicurezza.

Quindi, per la sicurezza sul tetto quando si effettuano lavori è indispensabile in fase di progettazione prendere in considerazione la distanza libera di caduta su tutti i lati dell’immobile.

Un altro aspetto da valutare è la maneggevolezza con cui gli operatori devono agganciarsi e la rapidità di accesso alle linee salvavita. Se l’installazione di una linea vita prevede zone con arresto di caduta, esse devono essere riportate chiaramente nel progetto.

Inoltre, un operatore sospeso deve essere soccorso entro 30 minuti per non aggravare la condizione clinica. Se soccorritori specializzati non posso intervenire entro questo tempo limite, allora è necessario avere in cantiere due persone formate specificamente per questo tipo di soccorso.

Dovranno inoltre essere installati ancoraggi supplementari da utilizzare solo per l’eventuale soccorso e avere dispositivi per il recupero di chi è caduto.

In conclusione, in base ai risultati dell’analisi deve essere definita la tipologia più adatta di sistema anticaduta e, di conseguenza, i DPI idonei al sistema.

La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale.

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I dpi di terza categoria sono quelli che assicurano il massimo livello di protezione per i lavoratori e hanno lo scopo di preservarne la salute contro i gravi danni derivanti dalla mansione specifica svolta nel luogo di lavoro.

I dispositivi di protezione individuale sono le attrezzature che i lavoratori devono indossare per ridurre i rischi che minacciano la sicurezza sul lavoro.

Esistono diverse categorie: DPI di I Categoria, di II Categoria e di III Categoria.

I DPI di III Categoria sono definiti come DPI di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente.

In particolare, hanno il principale compito di:

-Proteggere le vie respiratorie

-Proteggere da sostanze e miscele pericolose per la salute;

-Assicurare un adeguato isolamento con apparecchi di protezione isolanti

-Assicurare una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti;

-Far svolgere all’operatore attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C;

-Far svolgere all’operatore attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50°C;

-Salvaguardare le cadute dall’alto;

-Salvaguardare da rischi connessi alle attività che espongono a tensioni elettriche pericolose;

-Proteggere da tagli o da ferite da proiettile.

Normativa, DPI III categoria

I lavoratori devono provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione, come stabilito dall’art. 78, del D.lgs. 81/2008, senza apportarvi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto rilevato.

La UNI EN 365 prevede e stabilisce che ogni DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica, specificandone i termini:

– Manutenzione: da effettuare ogni qualvolta il DPI viene utilizzato;

– Ispezione periodica: effettuata ogni 12 mesi, da persona competente, prevedendo un’ispezione approfondita per rilevare eventuali malfunzionamenti del DPI stesso.

Qualificati presso i principali produttori e importatori per la revisione DPI interveniamo anche direttamente in azienda per ridurre al minimo le interruzioni nelle attività lavorative causate dall’assenza dei DPI mandati a ispezionare.

Per maggiori info: https://lineavitacampania.net/revisione-dpi/