Nuove regole per la protezione nei lavori in quota: aggiornamento art. 115 D.Lgs. 81/2008
Le recenti modifiche all’articolo 115 del D.Lgs. 81/2008, introdotte dal D.L. 159/2025, chiariscono in modo più strutturato i criteri per la scelta dei sistemi di protezione nei lavori in quota.
Un intervento normativo tanto atteso quanto sottovalutato, che cambia radicalmente l’approccio alla protezione contro le cadute dall’alto.
Il vecchio articolo 115
Il vecchio articolo 115 sembrava un’enciclopedia tecnica che, nei cantieri, spesso si traduceva in piena libertà applicativa. La nuova versione invece riporta l’attenzione sulla gerarchia dei sistemi di protezione. Prima i collettivi, poi gli individuali.
Parapetti e reti di sicurezza tornano ad avere il ruolo di protagonisti, non di optional.
Priorità più precisa
Se non si possono adottare i sistemi collettivi, si passa ai dispositivi individuali, ma con una priorità precisa: trattenuta, posizionamento, accesso su funi e infine arresto caduta. Una differenza sottile ma strategica. I sistemi di arresto non sono più la prima scelta. Questo implica che imprese e progettisti debbano giustificare ogni scelta in base all’effettiva impossibilità tecnica di applicare soluzioni collettive.
Il nuovo articolo 115
Il nuovo articolo 115 rimette ordine nella catena decisionale della sicurezza. Ridisegna le responsabilità di datori di lavoro, progettisti e coordinatori, imponendo una logica progettuale più coerente con i principi dell’articolo 111. Una piccola rivoluzione per chi lavora davvero in quota, ma anche un passo avanti per una cultura della sicurezza più consapevole.
Il contenuto del nuovo art. 115
- Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:
- a) parapetti;
- b) reti di sicurezza.
- Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:
- a) sistemi di trattenuta;
- b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- d) sistemi di arresto caduta.
Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d).
- I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
- I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4 e all’articolo 116”.
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