Linee vita: sono obbligatorie in condominio?

L’obbligatorietà delle linee vita sui tetti condominiali dipende da una serie di fattori, comprese le normative locali, la tipologia di lavori da svolgere e la valutazione del rischio. È importante conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti e consultare professionisti qualificati per determinare la migliore soluzione per garantire la sicurezza sul tetto del condominio.

In Italia, sia per le singole unità immobiliari che per i condomini: quando si dispongono lavori in quota, i committenti hanno la responsabilità di assicurare la presenza o la predisposizione di idonee misure di protezione a tutela dell’incolumità dei lavoratori.

Molti amministratori si chiedono se l’edificio condominiale è obbligato a installare le linee vita sul proprio tetto.

L’art. 115 del d. lgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) così recita:

«Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche» prevedendo, tra gli strumenti di sicurezza, anche le guide o linee vita, rigide o flessibili che siano.

L’articolo 111, comma prima, lettera a), appena citato a sua volta stabilisce che

«Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale».

In sostanza, come emerge chiaramente dalla lettura delle norme, la linea vita deve essere installata nel caso in cui non sia possibile utilizzare misure di protezione collettiva, cioè i ponteggi, i quali dunque sono sempre da preferirsi.

Dunque, si può asserire che in condominio, se non sono previsti interventi di manutenzione strutturali, non è obbligatorio installare dispositivi anticaduta. Spetta ai condomini stessi e all’amministratore valutare l’eventualità di predisporli

Questo è ciò che prevede la legge nazionale. È tuttavia possibile che nelle singole Regioni esistano norme più restrittive, che ad esempio impongano l’obbligo di installare sistemi di protezione permanenti da lasciare in dotazione agli edifici. In genere, un obbligo simile è previsto nelle ipotesi di costruzione di un nuovo edificio o di manutenzione straordinaria del tetto.

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