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I dispositivi di protezione individuale sono parte integrante di una corretta gestione della sicurezza in cantiere per la prevenzione e riduzione del rischio di infortuni derivante dalle lavorazioni.

Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 stabilisce che ogni datore di lavoro è responsabile dei Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria (DPI III categoria); della creazione di una scheda vita del DPI stesso e di far effettuare delle ispezioni almeno una volta all’anno per verificarne il buon funzionamento, secondo le indicazioni del produttore.

LA DURATA DPI

Ogni DPI anticaduta ha una durata massima, che è stabilita dal costruttore.  Indicativamente la durata dei DPI anticaduta è tra i 6 anni per i prodotti tessili e 8 anni per i metallici, a partire dalla data di produzione riportata sulle etichette di ogni singolo prodotto. Alcune aziende considerano una durata “illimitata” per i DPI completamente metallici.

La durata di vita massima è da considerarsi valida solo “se i DPI sono utilizzati e conservati correttamente’’ come indicato sui libretti di uso e manutenzione.

LA REVISIONE PRODOTTI

Il controllo pre-uso è un compito dell’operatore che prende in consegna i DPI ed è obbligatoria oltre che dettata dal buon senso.

La revisione annuale invece è a carico del datore di lavoro ed è prevista dalla norma EN 365 (Punto 4.4 comma B-C).

Qualsiasi DPI anticaduta che non sia stato controllato da più di 12 mesi, deve essere messo “fuori servizio”: esso dovrà essere controllato da persona competente che ne autorizzerà per iscritto la rimessa in servizio.

Dopo ogni revisione DPI qualora si riscontrassero anomalie o non conformità, viene segnalata la situazione lasciando al cliente la possibilità di richiedere la riparazione dove possibile, la sostituzione o il reso del DPI non conforme.

Qualificati presso i principali produttori e importatori per la revisione DPI interveniamo anche direttamente in azienda per ridurre al minimo le interruzioni nelle attività lavorative causate dall’assenza dei DPI mandati a ispezionare.

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La manutenzione delle linee vita è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei lavoratori ed evitare spiacevoli penali al soggetto responsabile.

Le linee vita sono un sistema di sicurezza che consente a chiunque abbia necessità di salire sul tetto per lavori o manutenzioni di essere supportato nel caso di caduta dall’alto. È fondamentale per garantire la sicurezza di chi opera in quota la manutenzione delle linee vita.

La manutenzione delle linee vita, ordinaria o straordinaria che sia, è obbligatoria per legge. In particolare, nella norma viene richiesto che il sistema sia esaminato e/o sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno.

L’intervento di personale competente è richiesto sempre in seguito al montaggio, prima della messa in servizio del sistema, e successivamente “almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI EN 11158, art. 9.1.6). Si rende inoltre obbligatoria un’ispezione, prima di procedere a un ulteriore uso, in seguito ad un arresto di caduta.

In cosa consiste la manutenzione?

Il DLGS 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela, l’obbligo di verificare la “regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti” (art. 15, comma 1, lettera z). Impone inoltre l’uso di sistemi e dispositivi che siano conformi alle norme tecniche (art. 115, comma 1). Il responsabile della verifica periodica viene riconosciuto nel datore di lavoro (proprietario dell’immobile o amministratore condominiale) o nel responsabile di cantiere.

La revisione delle linee vita è approfondita al punto 9.1.6 della norma UNI EN 11158 nel quale si specificano gli aspetti che devono essere presi in considerazione dal personale competente:

1.Ispezione dei punti di ancoraggio.

2.Verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio.

3.Controllo degli eventuali assorbitori di energia.

4.Controllo dell’integrità dei punti terminali delle linee di ancoraggio.

5.Controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali.

6.Controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di ancoraggio.

La normativa impone di verificare la resistenza del fissaggio immediatamente dopo l’installazione, provvedendo alla riparazione di eventuali anomalie o alla sostituzione di eventuali elementi difettosi riscontrati durante l’ispezione.

Linea Vita Campania è al servizio della sicurezza di chi lavora in quota!

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Le cadute dall’alto sono solo uno dei rischi derivanti dai lavori in quota.

I lavori in quota sono tra i più pericolosi in quanto vi è un’alta percentuale di infortuni, ed è per questo che è richiesta una particolare attenzione nel rispettare la normativa in materia di sicurezza.

Quali sono i principali pericoli?

I principali pericoli, trattati anche da numerose sentenze di Cassazione, sono:

Caduta dall’alto in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali).

La sospensione inerte situazione che capita quando un lavoratore rimane appeso senza la possibilità di muoversi. Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto.

Effetto pendolo, che porta il lavoratore ad urtare contro il suolo, una parete o un ostacolo.

-Lesioni generiche (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall’investimento di masse cadute dall’alto durante il trasporto con gru, argani, ecc.

Gli articoli dal 108 al 111 del testo unico 81/2008 spiegano le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

L’art.111, invece, disciplina gli obblighi del datore di lavoro, nel fornire i corretti strumenti per i lavori in quota.

Quindi, innanzitutto deve certificare l’idoneità psico-fisica dei lavoratori, al fine di garantire sicurezza a tutti i lavoratori.

Una volta che ciò è stato verificato e accertato, tutti i lavoratori devono essere informati e addestrati non solo per operare in quota, ma anche per saper gestire in maniera operativa operazioni di soccorso.

Il datore di lavoro ha anche il dovere di mettere una disposizione dei sistemi di protezione sia collettiva che individuale per garantire una sicurezza a 360°: dando la priorità ai dispositivi di protezione collettiva. Qualora questi sistemi non sono sufficienti a garantire la sicurezza all’operatore, il datore di lavoro deve fornire i corretti dispositivi di protezione individuale.

Fornire tutti gli strumenti adeguati alla tipologia dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni, e a garantire una circolazione priva di rischi.

La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale!

Nel caso degli interventi in quota, è importante dotarsi di dispositivi idonei a ridurre i rischi correlati alle operazioni.

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