Spazi confinati

Qualunque attività comporta rischi propri legati alla natura delle operazioni da svolgere e delle sostanze impiegate. In alcuni casi, però, le stesse attività svolte in condizioni ambientali diverse comportano rischi fondamentalmente diversi. Così anche le attività degli impiantisti, che possono trovarsi ad operare in ambienti difficili, sia per dimensioni e collocazione (ambienti ristretti, difficili da raggiungere, entrata/uscita difficoltose) sia per la possibile presenza di atmosfere pericolose (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno).
A semplice titolo esemplificativo, fanno parte degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento: vasche, silos, camini, pozzi, cunicoli, canalizzazioni, fogne, serbatoi, condutture, stive, intercapedini, cisterne, autobotti, camere di combustioni, reattori dell’industria chimica.
Diverse sono le tipologie di rischio che possono presentarsi in un ambiente confinato:
– Per mancanza di ossigeno (Asfissia) o per eccesso di ossigeno
– Per inalazione o per contatto con sostanze pericolose – gas, vapori, fumi – (Intossicazione)
– Per presenza di gas/vapori infiammabili (Esplosione o incendio)
– Per contatto con parti a temperatura troppo alta o troppo bassa (Ustioni)
Rischi diversi, causati da caduta dall’alto, urti, contatti con parti taglienti, schiacciamenti, scivolamenti, seppellimenti, annegamenti, esposizione ad agenti biologici, contatti con tensione elettrica, intrappolamento, stati emotivi legati ad ambienti chiusi e stretti, ecc.
In tali ambienti di lavoro, anche un semplice malore un infortunio di lieve entità può avere complicazioni aggiuntive proprio per la difficoltà a prestare l’adeguato soccorso all’infortunato.
Chi è chiamato ad operare in tali ambienti dovrà pertanto possedere maggiori capacità professionali in quanto sarà esposto sia ai rischi specifici connaturati alla mansione sia a quelli aggiuntivi derivanti dall’operare in un ambiente confinato.
E’ proprio quanto richiede il D.P.R. 177/11, norma di recente emanazione, sulla qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Normativa di riferimento
Non è facile orientarsi nell’attuale assetto normativo quando si parla di ambienti confinati. Infatti non esiste un’unica norma che elenchi quali siano i luoghi di lavoro confinati né che comprenda tutti gli obblighi di chi si trova ad operare in tali realtà. Piuttosto occorre fare una valutazione delle caratteristiche dell’ambiente, delle sue specifiche geometriche e di aereazione, dell’uso che ne viene fatto e di quelli fatti in precedenza, delle eventuali sostanze che contiene. In generale possiamo dire che le norme che regolamentano la materia appartengono a due tipologie diverse: Norme di legge (DPR 177 del 14/9/2011; D.Lgs 81/08, art. 66, art. 121 e All. IV, punto 3) e norme tecniche (standard di riferimento, linee guida e procedure).
In ogni caso, c’è una comune linea di interpretazione che riguarda i seguenti aspetti:
UNO SPAZIO CONFINATO
– È un ambiente con aperture di ingresso uscita limitate
– Non è un ambiente di lavoro usuale
– Potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa
– Ha una sfavorevole ventilazione naturale
– Potrebbe contenere sostanze inquinanti
– Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento
– Presenta una configurazione interna che potrebbe causare l’intrappolamento del lavoratore
– Potrebbe comportare, per l’attività svolta, grave rischio per la salute.
Prima di consentire l’accesso di lavoratori in un ambiente confinato “è necessario valutarne i rischi al fine di determinare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
In linea generale la migliore misura di prevenzione è quella di cercare soluzioni alternative effettuando, se possibile, le operazioni di manutenzione, bonifica, ispezione, evitando l’ingresso dei lavoratori nell’ambiente confinato, anche con l’aiuto della tecnologia disponibile sul mercato.
Ad esempio ricorrendo all’ausilio di telecamere, attrezzature robotizzate, sostituzione del componente, ecc.
Qualora ciò non sia possibile è necessario acquisire tutte le informazioni occorrenti sulle caratteristiche dell’ambiente confinato (ad es. sostanze presenti, utilizzi precedenti, dimensioni e configurazione dei luoghi, collegamenti con altri spazi) e delle attività da effettuare tenendo presente che questi spazi possono essere opportunamente progettati o modificati. Poiché però può capitare che non ci siano alternative e che si debba comunque operare all’interno di spazi confinati occorre ricordare che, poiché in tali contesti i rischi sono particolari, non tutte le imprese o lavoratori autonomi possono eseguirla, ma devono essere in possesso di particolari requisiti tali da risultare “qualificati”. La qualificazione delle imprese è una previsione già inserita nell’art. 6 c. 8 lettera g) e nell’art. 27 del D. L.gs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), attraverso l’emanazione di appositi Regolamenti. Lo scopo è quello di fare una selezione delle imprese più “virtuose” e pertanto in grado di operare non solo con competenza
e professionalità ma soprattutto in sicurezza.
Infatti il D.P.R. 177/11, in vigore dal 23 Novembre 2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” da tutta una serie di indicazioni e parametri che le aziende e i lavoratori autonomi debbono possedere per poter operare in questo settore.
Quando si applica la norma?
Il Decreto si applica ogni qual volta ci si trova ad operare in ambienti “sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo”. Vale a dire in tutti quei casi (ad es. silos, cunicoli, pozzi, serbatoi, stive, tubazioni, cabine, pozzetti, cisterne, vasche, ecc.) che, per le caratteristiche sopra indicate, ricadono nella categoria di spazio confinato o sospetto di inquinamento.
Proprio perché non esiste un elenco esaustivo di cosa sia e cosa non sia ambiente confinato, anche perché può diventarlo nel corso delle lavorazioni, laddove tale situazione non è evidente, è importante che prima di svolgere il lavoro, venga effettuata una attenta valutazione dei rischi mirata a stabilire se siamo o meno in presenza di attività in ambiente confinato, basandosi su alcuni parametri quali l’analisi delle caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta l’attività e dalle modalità di esecuzione.
Achi si applica la norma?
La norma si applica sia a chiunque si trovi ad operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sia direttamente con proprio personale sia a chi esegue tali lavori in appalto (e relativi subappalti), compresi i lavoratori autonomi.
Nel caso delle imprese che esternalizzano tali lavorazioni restano comunque in capo al committente alcuni specifici obblighi.

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e la loro sicurezza. Si tratta di una delle attività maggiormente pericolose, non a caso le cadute dall’alto continuano a rappresentare la maggiore causa di infortuni in edilizia, spesso molto gravi.

Le necessità di manutenzione oppure di accesso a vario titolo ad una copertura determinano importanti problemi di sicurezza qualora la copertura stessa non sia stata realizzata con accorgimenti e soluzioni adatti ad eliminare il pericolo maggiore: la caduta dall’alto.

La Caduta dall’alto di un operatore può verificarsi in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). Inoltre, collegate al rischio di caduta vi sono anche altre tipologie di situazioni potenzialmente pericolose, i cosiddetti rischi residui. Ad esempio, può accadere che il lavoratore possa essere sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo” e urtare, di conseguenza, contro il suolo, una parete o un ostacolo.

Questo succede, tutte le volte in cui, non c’è stata una pianificazione delle misure di sicurezza o, più specificamente, al mancato uso di imbracature e cinture di sicurezza.

La scelta dei sistemi lineavita

La migliore arma per la sicurezza di chi opera in quota è la prevenzione e la corretta progettazione dei sistemi di sicurezza. Il responsabile di un immobile o il datore di lavoro ha l’obbligo di far lavorare gli operatori in condizioni di sicurezzaevitando così di essere coinvolto in azioni civili e penali in caso di violazioni delle norme che tutelano gli operatori per i lavori in quota.

La scelta delle Linee vita è un aspetto fondamentale, oltre che obbligatorio, da curare in caso di costruzioni, ristrutturazione, installazione di impianti solari e fotovoltaici e di tutti i lavori che hanno il tetto come luogo di lavoro.

I sistemi Lineavita da adottare, in una specifica realizzazione, dipendono dai rischi da ridurre ed eliminare, anticipatamente nell’attività di valutazione dei pericoli.

La progettazione e l’installazione di una Linea vita deve essere effettuato soltanto da personale qualificato ed esperto. Per maggiori informazioni contatta: https://lineavitacampania.net/

Classificazioni Nazionale delle Attività economiche ATECO

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

  

lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezza- ture particolari:

posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio,

montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio),

lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l’impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in altezza su strutture elevate

Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato

deve essere riportata l’attività di:

Installazione e manutenzione di dispositivi di ancoraggio strutturali, linee di ancoraggio, sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto , dispositivi di protezione individuale e collettiva e ogni altra attività volta a coordinare, gestire ed organizzare quanto inerente o connesso all’attività specificata.”

Attestato di frequenza di corsi con la certificazione delle competenze acquisite.

 

 

 

 

L’attestato di formazione DEVE ESSERE rilasciato da Ente Accreditato valido sul territorio Nazionale ed Europeo e nell’ambito applicativo del “libretto formativo del cittadino lavoratore europeo” in coerenza al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13

 

COMPETENZE DELL’INSTALLATORE

 

 

 

 

Descrizione del profilo  

Installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale permanenti

 

 

 

 

Elementi di contesto

Ambito di riferimento

L’attività viene svolta nel settore delle costruzioni , nel settore industriale , agricolo e comunque dove necessità la messa in sicurezza di luoghi ,dove si svolgono attività nei lavori in altezza , mediante l’installazione di presidi fissi di sicurezza

Collocazione organizzativa

L’installatore è l’esecutore di un opera elaborata in un progetto redatto da un tecnico abilitato .

Riferisce direttamente al committente o al professionista nominato dal committente stesso ( progettista dell’intervento—direttore tecnico di cantiere )

Si rapporta all’esterno con clienti, fornitori, servizi amministrativi ,subappaltatori e nell’ambito

del cantiere con le maestranze della impresa edile

 

 

Competenze Trasversali

Pari al Livello EQF 3

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente

·                Installare dispositivi di ancoraggio

·                Installare ancoraggi strutturali

·                Installare elementi strutturali ( pali –supporti …)

·                Installare scale di sicurezza permanenti

·                Installare parapetti permanenti

·                Mantenere —ispezionare –verificare i dispositivi di ancoraggio

·                Collaudare con prove statiche di resistenza gli ancoraggi strutturali

 

Conoscenze

D.Lgs 81/08 smi -Normativa in materia di prodotti impiegati come dispositivi di ancoraggio in un sistema di anticaduta

Fasi del processo produttivo Organizzazione del cantiere

Criteri generali per la progettazione dei sistemi di anticaduta Normativa sugli ancoraggi e le tecniche di fissaggio

Norme antinfortunistiche per l’utilizzo di DPI di III Categoria—e dei sistemi di anticaduta

 

 

 

 

 

 

Abilità

 

Þ        Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione

Þ         Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone

Þ         Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici delle lavorazioni del

settore

Þ        Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale

Þ        Fissare elementi alla struttura di supporto

Þ        Utilizzare attrezzature speciali e di controllo necessarie all’assemblaggio

Þ        Applicare procedure di qualità e verifica per il controllo della corretta installazione

Þ           pplicare procedure di controllo della conformità dei prodotti

Þ        Utilizzare specifiche attrezzature per lo svolgimento del lavoro in altezza

Þ        Gestire l’emergenza con interventi di recupero diretto

 

Servizio di ispezione periodica e revisione DPI anticaduta

Cosa accomuna i DPI (acronimo di Dispositivo Protezione Individuale) di 3^ categoria? Sicuramente l’obbligo di certificazione CE e l’obbligo di revisione periodica con cadenza massima di 12 mesi (a volte anche inferiore). Se per la certificazione CE ci si affida al fabbricante il quale prima di immettere sul mercato il prodotto ne certifica le caratteristiche e il rispetto della normativa di riferimento, l’obbligo di ispezione annuale ricade sull’utilizzatore/proprietario in conformità alla EN 365. Non rispettare la revisione DPI può essere causa di incidenti, infortuni e sanzioni amministrative anche importanti. Siderlavori si occupa della revisione DPI con professionalità e accuratezza, rilasciando per ogni dispositivo un report di ispezione attestante le verifiche e ispezioni eseguite ed applicando un datario a promemoria del successivo intervento di ispezione. Qualificati presso i principali produttori e importatori per la revisione DPI interveniamo anche direttamente in azienda per ridurre al minimo le interruzioni nelle attività lavorative causate dall’assenza dei DPI mandati a ispezionare.

 

La Smurfit Kappa azienda leader nella produzione di cartone, affida a Linea Vita Campania l’onere della messa in sicurezza totale della propria copertura. Sono stati previsti parapetti in alluminio con certificazione NTC 2018 per terrazzi piani e linee vita per gli sheds.

Anche la STS Acoustics mette in sicurezza le proprie coperture.

Interpellati dal dott. Maciariello appaltatore dei lavori e dall’ RSPP della società STS, da subito una forte intesa per programmare l’intervento prima della rimozione della copertura in fibro cemento, e l’immediata ricopertura con lamiera greacata 8/10.

 

Legge regionale 20 novembre 2017, n. 31.
“Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in
quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3)
1. Dopo l’articolo 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 è aggiunto il seguente:
“Art. 53bis (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)
1. Al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto i progetti relativi ad
interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di
seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:
a) devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi
di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso
in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di
prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni
tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e
protezione dei rischi di caduta dall’alto.
2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) se è prevista la redazione
di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo
abilitativo. L’elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano
modifiche strutturali dell’edificio o della semplice manutenzione della copertura.
3. L’elaborato tecnico della copertura è custodito dal proprietario o amministratore del condominio
ed è messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.
4. Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un
rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono corredate
anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una
formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività.
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 84 del 20 Novembre 2017
5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua le prescrizioni tecniche in relazione alle
misure di prevenzione e protezione di cui al comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di
cui al comma 1, lettera b) nonché le modalità di presentazione della stessa.
6. La Giunta regionale disciplina, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni
per lo svolgimento delle attività incluse nell’ambito di applicazione, al fine di prevenire i rischi di
infortunio a seguito di caduta dall’alto nelle attività in quota.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.

l’Associazione “CURIAMO GLI EDIFICI” ha organizzato il Convegno, unitamente ad altre due associazioni (I’MPerfect e ASSIDAL), presso la Sala Consiliare del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova – Napoli centro.

LINEA VITA CAMPANIA by COIEMC è stata presente al convegno con il patrocinio del Presidente Vicario di ABC LAVORI IN QUOTA Dott.re Vitali Giancarlo, il quale è stato relatore sui sistemi di messa in sicurezza delle coperture.

L’intero convegno è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana di Napoli, dal Comune di Napoli, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e dall’ANACI Napoli, con una serie di iniziative che l’Associazione I’MPerfect ha organizzato.
I giorni riservati al tema MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI sono il 17 aprile (intera giornata) e il 20 aprile (solo mattina). Tuttavia nei giorni 18, 19 e 20 (quest’ultimo giorno nel pomeriggio) si parlerà del tema SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Anche la Campania si aggiunge alla lista che sviluppa un regolamento specifico per la linea Vita.

  • Campania l’Elaborato Tecnico della Copertuta.
  • Regione Marche – L.R. 07/2014 sulla prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto.
  • Regione Toscana – Elaborato Tecnico della Copertura.
  • Provincia Autonoma di Trento – L.P. 03/2007 sulla prevenzione delle cadute dall’alto.
  • Progettazione Sistemi Anticaduta – Normativa Regione Lombardia.
  • Regione Piemonte – Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura.
  • Regione Umbria – Regolamento 05/2014 in materia di prevenzione cadute dall’alto .
  • Regione Veneto – Delibera 05/2015 su sistemi anticaduta in copertura.
  • Regione Liguria – Norme per la prevenzione cadute dall’alto.
  • Progettazione Sistemi Anticaduta – Normativa Regione Sicilia.
  • Regione Emilia Romagna – Sistemi anticaduta e linee vita
  • Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – la nuova Legge Regionale 24/2015 sicurezza lavori in quota.
  • Anche in Campania l’Elaborato Tecnico della Copertuta